tto Costitutivo e Statuto del 25 Ottobre 1985
Modificato dall’Assemblea del 2 Aprile 1990
Modificato dall’Assemblea del 6 Giugno 1998
Modificato dall’Assemblea del 24 Marzo 2017
Art. 1 – Denominazione e durata
L’associazione, costituitasi in data 25 ottobre 1985, ha la seguente denominazione sociale: “Associazione Ginecologi Consultoriali” , in forma abbreviata A.GI.CO..
L’ Associazione di carattere tecnico -scientifica è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del codice civile, nonché dal presente Statuto, che opera su tutto il territorio nazionale
e si articola in Sezioni Regionali.
Art. 2 – Sede
La sede dell’Associazione è in Roma.
La variazione della sede dell’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria. Tuttavia l’Organo amministrativo dovrà compiere tutte le necessarie formalità per pubblicizzare il trasferimento di sede presso i competenti Uffici.
Art. 3 – Oggetto Sociale
L’ A.GI.CO. è una associazione scientifica che persegue i seguenti obiettivi:
a) coordinare le attività svolte dai ginecologi e dagli operatori dei consultori, mediante l’adozione di protocolli diagnostici e terapeutici condivisi ed unificati , valorizzando le competenze degli associati e garantendo il rispetto delle regole deontologiche;
b) contribuire allo studio e alla ricerca, ad indagini statistico-epidemiologiche, all’informazione e alla prevenzione nel campo della ginecologia, della pediatria e dell’assistenza socio-psicologica;
c) promuovere, organizzare e gestire presidi operativi sanitari, psicologici e sociali di supporto, integrazione e supervisione dei Consultori familiari finalizzati alla tutela della salute psico-fisica della donna, dell’uomo e della famiglia;
d) promuovere la ricerca, la formazione e l’informazione scientifica, anche mediante attività didattica, per la formazione e
l’aggiornamento continuo degli operatori dei Consultori familiari e dei laureati e diplomati in discipline sanitarie, psicologiche e sociali;
e) erogare attività di formazione continua in sanità, anche nella qualità di Provider ECM (Educazione Medica Continua);
f) contribuire, attraverso l’interazione con Istituzioni, Enti pubblici e privati e con altre professionalità interessate alle tematiche sopra citate, alla crescita delle figure professionali rappresentate.
g) sostenere l’integrazione territorio-ospedale mediante il coordinamento delle attività consultoriali con le attività distrettuali , ospedaliere ed universitarie.
h) attivare servizi e sistemi di informazione e sensibilizzazione dirette alla popolazione e finalizzate ad incrementare l’attività dei Consultori per gli scopi istitutivi.
1. valorizzare le competenze degli associati
2. garantire rispetto delle regole deontologiche
Art. 4 – Per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione potrà:
– organizzare convegni, simposi nazionali ed internazionali e corsi di aggiornamento;
– istituire gruppi di studio e ricerca, promuovere pubblicazioni scientifiche e divulgative periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, TV, radio, costituire e gestire banche dati e centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative;
– conferire borse di studio;
– provvedere alla formazione e all’aggiornamento professionale continuo del personale sanitario laureato e diplomato e degli altri professionisti che operano, o aspirano ad operare, nei Consultori familiari;
– promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione socio-sanitaria preventiva dirette alla popolazione;
– instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituzioni sia pubbliche che private italiane e straniere aventi finalità analoghe o complementari;
– nstaurare rapporti di integrazione e collaborazione in ambito extraconsultoriale ed in particolare a livello distrettuale, ospedaliero , universitario e privato ;
– stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei soci;
– promuovere, organizzare e gestire presidi sanitari e socio-psicologici;
– fornire ai Soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell’Associazione e dei soci.
Per il migliore perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni
nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo costituire, autonomamente o su delibera dell’ Assemblea:
A) Un Comitato Scientifico
B) Commissioni e Gruppi di Lavoro
A) Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico è composto da personalità che, per motivi professionali e personali, rappresentano un’eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi dell’Associazione.
2. I membri del Comitato Scientifico hanno un ruolo consultivo e contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante scritti, presenziando alle riunioni del Consiglio Direttivo o all’Assemblea dei Soci con diritto di intervento, ma non di voto, o partecipando a specifiche iniziative di divulgazione culturale dell’Associazione.
3. I membri del Comitato Scientifico, in numero illimitato, hanno una carica, rinnovabile di tre anni.
I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell’Associazione .
La revoca, nei casi di incompatibilità, è deliberata con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
4. I membri del Comitato Scientifico non sono soggetti all’obbligo del versamento delle quote annuali all’Associazione.
5. Il Comitato Scientifico ha un proprio Presidente, nominato dal Presidente dell’Associazione.
6 Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di proporre al Consiglio Direttivo la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, linee guida sulle attività proprie del Consultorio Familiare, manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell’associazione.
B) Commissioni e Gruppi di Lavoro
Le Commissioni sono costituite per singoli progetti di cui vengono specificati gli obbiettivi, la dimensione, l’ambito di lavoro, l’impegno finanziario ed il termine. Viene all’uopo designato un responsabile del progetto identificandolo tra gli esperti scientifici del settore e scelto tra i soci. I responsabili delle Commissioni (se non Consiglieri) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei Consiglio Direttivo, quando da esso convocati, per discutere su argomenti attinenti alle attività delle Commissioni stesse. Possono far parte delle Commissioni sia i soci dell’Associazione che esperti non soci indicati dal Consiglio Direttivo o dall’ Assemblea.
Il Responsabile della Commissione è tenuto a presentare per iscritto al Consiglio Direttivo una relazione annuale.
Gruppi di Lavoro possono essere costituiti in ambito regionale o interregionale con lo scopo di realizzare le finalità statutarie.
Art. 5– Uso del nome e del logo dell’Associazione
E’ fatto divieto ai soci di utilizzare il nome ed il Logo dell’Associazione senza esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo. Non è in nessun caso consentito svolgere attività con finalità di lucro personale e/o commerciale utilizzando il nome e/o il logo dell’Associazione al di fuori delle iniziative promosse dall’Associazione stessa.
L’A.GI.CO. può concedere l’uso del nome e del logo in appoggio ad iniziative esterne, previa delibera del
CD. Le dichiarazioni individuali dei soci non rappresentano le posizioni ufficiali dell’ A.GI.CO. Pertanto l’essere soci non
autorizza a parlare in nome o per conto dell’ A.GI.CO., se non quando autorizzati dal CD.
Art. 6 – Associati
Possono essere soci dell’ A.GI.CO. le persone fisiche e non, che si impegnano ad accettare e attuare i contenuti dello Statuto, del Regolamento e a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa ed eventuale contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile .
Gli aspiranti nuovi soci devono presentare domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo, compilando il modulo predisposto dalla segreteria per la raccolta dei dati anagrafici e professionali. L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, previo esame dei requisiti professionali del candidato in occasione delle sue riunioni.
Tutti i soci, solo se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l’elezione degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.
Ciascun Socio può conferire delega di voto ad un altro Socio, che non può essere portatore di più di due deleghe.
La perdita della qualità di socio avviene per recesso volontario, per il venir meno dei requisiti richiesti per l’adesione, per gravissimi comportamenti dell’iscritto giudicati contrari agli scopi o agli interessi dell’A.GI.CO. o dannosi per la sua immagine. Spetta al Consiglio Direttivo esprimersi in merito.
Il socio incorre nella decadenza se non effettua entro il mese di marzo di ogni anno successivo alla sua ammissione il versamento della quota sociale. In tale evenienza va ripresentata la domanda di ammissione. Avverso la delibera di decadenza il socio può ricorrere entro sessanta giorni dalla notifica alla Commissione di disciplina, designata dall’Assemblea.
I soci si suddividono in:
a) soci fondatori
b) soci ordinari
c) soci straordinari d) soci onorari
e) soci sostenitori
a) Soci Fondatori: sono coloro che, condividendone i valori fondanti, le finalità, i metodi e principi, hanno sostenuto attivamente la creazione dell’Associazione fino alla sua costituzione formale e che hanno contribuito finanziariamente a coprire tutte le spese iniziali di costituzione dell’associazione.
b) Soci Ordinari: Sono soci ordinari coloro che, a seguito di richiesta e di ammissione, contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali attraverso la salvaguardia dello spirito fondante dell’Associazione. Sono chiamati a partecipare attivamente alla progettazione e all’attuazione delle attività promosse. I soci ordinari si articolano in soci ordinari di diritto e soci ordinari non di diritto.
Possono essere soci ordinari di diritto tutti e solo i laureati in medicina e chirurgia e specializzati in Ostetricia e Ginecologia. Possono essere soci ordinari non di diritto tutti gli altri laureati in medicina e chirurgia.
c) Soci Straordinari: Sono soci straordinari i professionisti appartenenti alle qualifiche professionali proprie dell’ équipe del Consultorio familiare (psicologi, ostetriche, assistenti sociali, assistenti sanitari ed altri) che condividono gli scopi associativi e partecipano a diversi livelli alle attività associative, sostengono l’Associazione attraverso iniziative approvate dagli organi sociali preposti a tale scopo, contribuiscono alla crescita dell’Associazione. I soci straordinari hanno facoltà di nominare nell’ambito di ognuna delle categorie di appartenenza un referente nel Consiglio Direttivo.
d) Soci Onorari: Possono essere nominati soci onorari coloro che hanno dato il loro contributo attivo alla crescita dell’Associazione perseguendone le finalità. La nomina a socio onorario avviene dietro approvazione del Consiglio Direttivo su proposta di almeno 5 soci. Sono soci onorari di diritto coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente dell’Associazione.
e) Soci Sostenitori: Sono soci sostenitori tutte le persone, fisiche o giuridiche, che condividono i valori fondanti, le finalità, i metodi e principi dell’Associazione e che contribuiscono allo sviluppo delle sue attività.
I soci sostenitori non partecipano direttamente alle attività dell’Associazione, ma la sostengono volontariamente attraverso
contributi finanziari o di altra natura.
Art. 7 Organi
Sono organi dell’Associazione:
A) L’Assemblea dei soci
B) Il Consiglio Direttivo
Le cariche sociali non sono soggette a remunerazione né a gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi. Sono fatti salvi i rimborsi per spese sostenute previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Gli organi dell’Associazione possono, per lo svolgimento delle proprie attività anche in ambito deliberativo, organizzativo o consultivo , utilizzare idonee tecnologie informatiche e telematiche di comunicazione.
A) Assemblea dei soci
L’Assemblea è sovrana ed è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione su decisione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere convocata inoltre quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo degli associati con domanda sottoscritta.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun socio in regola con la quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione è valido se inviato a mezzo di posta di posta ordinaria ed elettronica o
pubblicato sul sito web dell’Associazione. L’Assemblea:
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
stabilisce le direttive generali dell’Associazione;
approva le modifiche allo Statuto;
delibera in ordine allo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale;
elegge i membri Consiglio Direttivo,del Comitato Scientifico e delle Commissioni e Gruppi di Lavoro;
approva ipotesi di lavoro, protocolli di ricerca scientifica, e linee guida .
ratifica i risultati delle commissioni di studio
delibera su ogni argomento sia ad essa riservato dallo Statuto e dalla Legge o comunque venga sottoposto alla sua attenzione e su quant’altro rientri nella sua competenza
L’Assemblea è validamente costituita, e le deliberazioni sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti di persona o per delega.
Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all’Assemblea di persona o per delega, purché essi costituiscano almeno la metà dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente dell’associazione.
Nelle assemblee le votazioni avvengono per alzata di mano. Saranno invece fatte per scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati.
I verbali dell’Assemblea sono stesi in apposito libro e firmati dal Presidente e da un segretario nominato di volta in volta.
Le deliberazioni dell’Assemblea ed i bilanci sono disponibili e consultabili presso la sede dell’Associazione.
B) Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto, a maggioranza relativa fra i Soci Ordinari di diritto, dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre o cinque o sette membri. Dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere rideterminato dall’ Assemblea dei Soci senza che ciò costituisca modifica statutaria
Fanno parte del Consiglio Direttivo, e non sono compresi nel numero predetto, il Presidente Onorario e i rappresentanti delle professionalità dell’ équipe del Consultorio familiare eletti tra soci ordinari non di diritto e tra i soci straordinari.
I membri eletti nel Consiglio Direttivo nominano, in seno ai propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Segretario Organizzativo con delega ad assolvere i compiti amministrativi e finanziari dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo, gestionale, organizzativo ed esecutivo dell’Associazione; ad esso vengono attribuite tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente Statuto. In particolare:
– cura l’attuazione dei compiti statutari e delle decisioni adottate dall’Assemblea dei Soci, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;
– decide sulle attività dell’Associazione e sulle collaborazioni con altri soggetti;
– approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l’Associazione e terzi;
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– Soci;
– decide l’ammontare della quota associativa annuale;
– ratifica nella prima riunione successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio stesso.
4. può costituire il Comitato Scientifico, le Commissioni di studio e i Gruppi di lavoro
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno in via ordinaria e comunque ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno.
Il Presidente deve inoltre convocarlo tempestivamente quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da un membro delegato dal Presidente. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della
delibera le azioni di spesa e decide sugli investimenti patrimoniali; designa i membri del Collegio dei Probi viri;
decide sull’ammissione dei nuovi soci e sulla perdita della qualità di socio;
emana i regolamenti interni dell’Associazione;
definisce l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci e cura la predisposizione e diffusione dei materiali preparatori; approva i progetti di bilancio e di rendiconto economico annuale;
approva la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e sulle linee programmatiche da presentare all’Assemblea di
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma non di voto, uno o più membri del Comitato Scientifico, delle Commissioni di studio e dei gruppi di lavoro nonché altre persone, anche esterne all’Associazione, in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto.
a) Presidente Onorario
1. E’ nominato dal Consiglio Direttivo in ragione dell’onore per l’Associazione di annoverarlo nei suoi organi in quanto personalità che si sia particolarmente distinta nella promozione dell’Associazione.
2. Il Presidente Onorario è esonerato dal pagamento delle quote annuali all’Associazione e può partecipare all’Assemblea dei
Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento e di voto.
3. la durata della carica è stabilita dal Consiglio Direttivo e non potrà essere inferiore a quella delle cariche sociali
b) Presidente e Vice Presidente Nazionale
1. Il Presidente ha il governo e la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nel campo negoziale amministrativo che giudiziale ed ha quindi la facoltà di compiere qualsiasi atto in nome o per conto dell’Associazione stessa.
2. Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell’Associazione. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, ne dirige i lavori e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Relaziona annualmente all’Assemblea dei Soci sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Previa delibera del Consiglio Direttivo ha il potere di stipulare convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l’amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari,
assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.
4. Il Presidente può delegare, con atto scritto, lo svolgimento di determinate funzioni al Vice Presidente e ad altri componenti del Consiglio Direttivo
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o legittimo impedimento.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Vengono eletti fra i membri del Consiglio
Direttivo.
c) Tesoriere
1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo, di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.
2. Annualmente relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all’approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile
d) Collegio dei Probiviri –
Il Collegio è costituito da tre soci nominati dal Consiglio Direttivo.
I Probiviri rimangono in carica cinque anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito. Il mandato del Collegio coincide con quello del Direttivo in carica, rinnovandosi in occasione del rinnovo del Direttivo medesimo. Il Direttivo neoeletto provvede, nella sua prima adunanza, a designare i tre componenti, dandone immediata comunicazione agli interessati. Qualora un Proboviro cessi dalla carica, il Direttivo provvede a designare un sostituto, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Collegio. Il Collegio dei Probiviri elegge, nella sua prima seduta, il proprio Presidente, che provvederà alle successive convocazioni.
Il Collegio dei Probiviri:
decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione dei soci. I provvedimenti di esclusione, così come i ricorsi, sono trasmessi al Presidente del Collegio da parte del Presidente dell’Associazione, anche in via telematica, entro due giorni dalla loro adozione o dal loro ricevimento;
esamina casi di comportamenti inadeguati o conflitti tra soci e decidere eventuali provvedimenti disciplinari verso gli stessi
formula, su richiesta del Presidente dell’Associazione, pareri non vincolanti su questioni di interesse comune dell’Associazione medesima;
deve essere sentito in merito alle proposte di revisione statutaria. Il parere, non vincolante, è comunicato ai Soci nell’Assemblea nel cui ordine del giorno è posta la revisione statutaria. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Art. 8 – Sezioni Regionali
L’ Associazione è rappresentata in ambito Regionale o Interregionale da un Presidente Regionale.
I Presidenti Regionali sono designati dal Consiglio Direttivo Regionale, e in assenza di tale designazione dal Presidente Nazionale, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
La designazione effettuata del Presidente Nazionale può essere revocata in caso di elezioni da parte del direttivo Regionale o per accertate inadempienze o incompatibilità del designato.
I soci in regola con le quote sociali, sulla base della propria regione di domicilio eleggono un Consiglio Direttivo Regionale composto da un consigliere per ogni Provincia .
Fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale i rappresentanti delle professionalità dell’ équipe del Consultorio familiare eletti tra soci ordinari non di diritto e tra i soci straordinari.
La convocazione elettorale per il Consiglio Regionale viene effettuata con l’assenso del Consiglio Direttivo, un componente del quale può partecipare di persona alle operazioni elettorali. Le modalità per la convocazione e le deliberazioni assembleari regionali rispettano le normative dell’Assemblea Nazionale.
Nella prima riunione successiva alla elezione, il Consiglio Direttivo Regionale nomina nel suo seno il Presidente Regionale.
I Presidenti ed i Consigli Direttivi Regionali entrano in carica dopo la ratifica della procedura elettorale effettuata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente Regionale invia al Presidente nazionale dell’A.GI.CO. una relazione scritta sulle attività della sezione presieduta almeno una volta l’anno ed è tenuto ad informare il Direttivo dell’Associazione di qualsiasi iniziativa da intraprendere in ambito regionale che deve essere preventivamente autorizzata dal Direttivo Nazionale.
Le sezioni regionali non possono concedere patrocini autonomi né disporre di loghi autonomi rispetto a quello dell’ A.GI.CO..
Scopi delle Sezioni regionali:
-coordinare le attività scientifiche e formative dei soci della Regione;
– promuovere attività formative, nell’ambito della formazione continua in sanità, mediante l’organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento a livello regionale da tenersi almeno una volta l’anno;
-rappresentare l’Associazione per quanto concerne le attività e le finalità statutarie presso le autorità sanitarie regionali, collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria regionale in campo della tutela della salute materno infantile e delle attività del Consultorio Familiare.
-rendere operative localmente le determinazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale
-trasmettere le informazioni o le indicazioni del Consiglio Direttivo agli associati della propria regione -promuovere le adesioni di nuovi soci
-trasmettere al Consiglio Direttivo le proposte e le istanze degli associati
Art. 9 – Mezzi finanziari.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si avvale delle contribuzioni dei soci, di eventuali lasciti, contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti e di privati e degli eventuali utili derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
Art. 10 – Responsabilità
Per le obbligazioni dell’Associazione rispondono personalmente e solidamente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione
Art. 11 – Divieti ed obblighi
All’ A.GI.CO. è fatto espresso divieto di:
• svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
• distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
• di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, quindi soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.
All’ A.GI.CO. è fatto espresso obbligo:
di attuare una disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l’effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il libero accesso agli atti associativi, la loro partecipazione alle decisioni, il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi;
di pubblicare sul sito istituzionale tutti gli atti inerenti l’attività della associazione;
ad individuare sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione scientifica;
di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
di devolvere il proprio patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoga;
Art. 12 – Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato o integrato dall’Assemblea dei Soci opportunamente convocata in seduta straordinaria, a condizioni che:
– all’Assemblea partecipi almeno la metà più uno della generalità dei Soci;
– nell’avviso di convocazione dell’Assemblea devono essere indicate, oltre ai dati usuali, anche le proposte di modifiche da apportare allo Statuto.
Le modifiche saranno approvate solo se ottengono almeno i due terzi dei voti favorevoli dei Soci presenti all’Assemblea di persona o per delega.
Art.13 – Regolamento
Il Consiglio Direttivo potrà redigere un regolamento integrativo da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea.
Art.14 -Scioglimento dell’ Associazione
in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga;
Art 15 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.