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Atto Costitutivo e Statuto
del 25 Ottobre 1985
Modificato dall'Assemblea del 2 Aprile 1990
Modificato dall'Assemblea del 6 Giugno 1998
Articolo 1
L'associazione Ginecologi Consultoriali ( A.GI.CO.) con
sede in Roma,via G. B. Somis n. 18, ha le seguenti finalità:
a) coordinare le attività svolte dai ginecologi e dagli
operatori dei consultori, mediante l'adozione di protocolli diagnostici e
terapeutici unificati;
b) contribuire allo studio e alla ricerca, alla indagine
epidemiologica, all'informazione e alla prevenzione nel campo della
ginecologia, della pediatria e dell'assistenza socio-psicologica;
c) promuovere organizzare e gestire presidi operativi
sanitari, psicologici e sociali di supporto, integrazione e supervisione dei
consultori familiari finalizzati alla tutela della salute psico-fisica della
donna, dell'uomo e della famiglia;
d) attività didattica per la formazione e l'aggiornamento
continuo degli operatori sanitari e delle altre figure professionali dei
consultori familiari e dei laureati e diplomati in discipline sanitarie,
psicologiche e sociali;
e) attivare servizi e sistemi di informazione e
sensibilizzazione dirette alla popolazione finalizzate ad incrementare
l'attivista' dei consultori per gli scopi istitutivi.
Articolo 2
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente
art. 1 l'Associazione organizza convegni, simposi nazionali ed internazionali
e corsi di aggiornamento, promuove la collaborazione con enti scientifici
italiani e stranieri, cura le pubblicazioni di periodici, conferisce borse di
studio , provvede inoltre alla formazione e all'aggiornamento professionale
continuo del personale sanitario laureato e diplomato e degli altri
professionisti, che operano o aspirano ad operare nei consultori familiari;
promuove, organizza e gestisce presidi sanitari e socio-psicologici; attua e
promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione preventiva dirette
alla popolazione.
Articolo 3
L'associazione comprende:
a) soci ordinari
b) soci straordinari
c) soci sostenitori
d) soci onorari
Articolo 4
Sono soci ordinari i fondatori dell'associazione e i
laureati in medicina e chirurgia che siano in regola con il versamento delle
quote sociali. Essi partecipano all'Assemblea con diritto di voto.
Articolo 5
Sono soci straordinari coloro che dimostrano interesse per
le finalità istituzionali dell'associazione e che operano in coerenza con le
medesime. Fanno parte dell'Associazione senza godere dell'elettorato attivo e
passivo i soci straordinari appartenenti alle qualifiche professionali proprie
dell'èquipe del Consultorio familiare, (psicologi, ostetriche, assistenti
sociali, assistenti sanitari ed altri), hanno facoltà di nominare nel loro
ambito un referente per ogni categoria professionale, il quale può
partecipare alle Riunioni del Consiglio direttivo con potere consultivo e non
deliberativo. La domanda di adesione in qualità di socio ordinario e
straordinario deve essere accettata dal Consiglio Direttivo. Il socio incorre
nella decadenza, se non effettua entro il mese di marzo degli anni successivi
alla sua ammissione il versamento della quota sociale. In tale evenienza va
ripresentata la domanda di ammissione. La decadenza della qualità di socio può
essere inoltre deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di gravi motivi.
Avverso la delibera di decadenza il socio può ricorrere entro sessanta giorni
dalla notifica alla Commissione di disciplina, designata dall'Assemblea. Il
consiglio Direttivo è tenuto ad attenersi alle decisioni della Commissione di
disciplina.
Articolo 6
Sono soci sostenitori gli enti e le persone che aiutano
l'associazione nello sviluppo delle sue attività e concorrano alle spese di
gestione con il versamento di una quota di adesione di almeno 30 volte la
quota associativa.
Articolo 7
Possono essere nominati soci onorari coloro che
contribuiscono allo sviluppo dell'associazione con la loro collaborazione
personale e con il loro apporto scientifico o che abbiano dato contributi di
rilevante interesse nella ricerca scientifica. La nomina a socio onorario
avviene dietro approvazione del Consiglio Direttivo su proposta di almeno 5
soci. Sono soci onorari di diritto coloro che abbiano ricoperto la carica di
presidente dell'associazione.
Articolo 8
L'associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi
con i mezzi finanziari derivanti dalle quote di soci, da
contribuzioni,donazioni, lasciti da parte di persone fisiche o enti, elargiti
al fine di sviluppare l'attività dell'associazione, dai proventi derivanti
dalle iniziative promosse dall'associazione stessa.
Articolo 9
L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari. E'
convocata ogni anno dal Presidente dell'Associazione su decisione del
Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a ciascun socio contenente
l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. Per comunicazione scritta vale anche la pubblicazione dell'avviso
di convocazione sul bollettino dell'associazione inserito nell'organo
ufficiale "Rivista di Ginecologia Consultoriale". Per intervenire
all'assemblea è necessario essere in regola con la quota sociale annuale.
Articolo 10
All'Assemblea sono demandate:
a) La nomina del Consiglio Direttivo e dei componenti le
commissioni di studio su argomenti proposti dal Consiglio direttivo o da
almeno tre soci,
b) La ratifica sui risultati delle commissioni di studio,
c) La deliberazione sul programma delle attività
dell'associazione,
d) l'approvazione di ipotesi di lavoro e protocolli di
ricerca scientifica presentati anche da un solo socio e alla cui realizzazione
sono impegnati tutti i soci,
e) l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea può essere
convocata in oltre, quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo
degli associati.
Articolo 11
Le deliberazioni in prima convocazioni sono valide a
maggioranza di voti di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni in seconda
convocazione sono valide a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei
soci con diritto di voto presenti di persona o per delega. I verbali
dell'Assemblea sono stesi in apposito libro e firmato dal Presidente e dal
segretario, nominato di volta in volta.
Articolo 12
L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea generale per
la durata di cinque anni e sono rieleggibili. I soci fondatori fanno parte di
diritto del Consiglio Direttivo e sono compresi nel numero predetto. Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, ed
il Tesoriere. Il vice Presidente in caso di assenza o impedimento del
Presidente ha le sue stesse funzioni.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo stabilisce l'indirizzo di attuazione
dei programmi approvati dall'Assemblea, delibera l'ammissione dei nuovi soci e
la decadenza dei soci, provvede agli atti necessari ed utili
all'amministrazione dell'Associazione, predispone i bilanci.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal
Presidente. La convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno due
volte all'anno. La convocazione straordinaria è fatta quando se ne ravvisi la
necessità. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza e il voto
favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Articolo 15
Il Presidente ha il governo e la rappresentanza legale
dell'Associazione, sia nel campo negoziale amministrativo che giudiziale ed ha
quindi la facoltà di compiere qualsiasi atto in nome o per conto
dell'Associazione stessa. Egli informa il Consiglio Direttivo dell'attività
di tutti i fatti straordinari della vita dell'Associazione.
Articolo 16
Presso ogni Regione un comitato provvede al coordinamento
degli iscritti e contribuisce al conseguimento delle finalità
dell'Associazione secondo le norme del presente statuto e quelle emanate dal
Consiglio Direttivo. Il Comitato è costituito da un socio per ogni provincia
eletti ogni tre anni dagli iscritti della Regione. Nel suo seno è eletto il
Segretario Regionale. La convocazione elettorale per il Comitato Regionale
viene effettuata con l'assenso del Consiglio Direttivo, di cui almeno un
componente partecipa di persona alle operazioni elettorali. Le modalità per
la convocazione e le deliberazioni assembleari regionali rispettano le
normative dell'Assemblea Nazionale. In caso di inadempienza o decadenza il
Presidente, sentito il Consiglio Direttivo nomina un delegato ad acta. Il
Segretario Regionale o il Delegato ad acta è tenuto ad informare il Direttivo
dell'Associazione dell'attività della medesima in ambito regionale e delle
iniziative promosse, che devono essere preventivamente autorizzate dal
Direttivo medesimo.
Articolo 17
In caso di estinzione dell'Associazione ogni sua attività
dovrà essere devoluta all'ente o alla persona che l'Assemblea crederà
opportuno designare.
Articolo 18
Per eventuali modifiche statutarie occorre, in prima e in
seconda convocazione, la presenza e il voto di almeno tre quarti dei soci con
diritto di voto.
Articolo 19
Il consiglio Direttivo redigerà un regolamento integrativo
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
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