Agico - Associazione Ginecologi Consultoriali
 

 
    
    
    
    
,
    

  Home

 
Cerca

Cerca in Google

Agico - Associazione Ginecologi Consultoriali

Home » Statuto

Atto Costitutivo e Statuto del 25 Ottobre 1985

Modificato dall'Assemblea del 2 Aprile 1990
Modificato dall'Assemblea del 6 Giugno 1998

Articolo 1

L'associazione Ginecologi Consultoriali ( A.GI.CO.) con sede in Roma,via G. B. Somis n. 18, ha le seguenti finalità:

a) coordinare le attività svolte dai ginecologi e dagli operatori dei consultori, mediante l'adozione di protocolli diagnostici e terapeutici unificati;
b) contribuire allo studio e alla ricerca, alla indagine epidemiologica, all'informazione e alla prevenzione nel campo della ginecologia, della pediatria e dell'assistenza socio-psicologica;
c) promuovere organizzare e gestire presidi operativi sanitari, psicologici e sociali di supporto, integrazione e supervisione dei consultori familiari finalizzati alla tutela della salute psico-fisica della donna, dell'uomo e della famiglia;
d) attività didattica per la formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori sanitari e delle altre figure professionali dei consultori familiari e dei laureati e diplomati in discipline sanitarie, psicologiche e sociali;
e) attivare servizi e sistemi di informazione e sensibilizzazione dirette alla popolazione finalizzate ad incrementare l'attivista' dei consultori per gli scopi istitutivi.

Articolo 2

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 l'Associazione organizza convegni, simposi nazionali ed internazionali e corsi di aggiornamento, promuove la collaborazione con enti scientifici italiani e stranieri, cura le pubblicazioni di periodici, conferisce borse di studio , provvede inoltre alla formazione e all'aggiornamento professionale continuo del personale sanitario laureato e diplomato e degli altri professionisti, che operano o aspirano ad operare nei consultori familiari; promuove, organizza e gestisce presidi sanitari e socio-psicologici; attua e promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione preventiva dirette alla popolazione.

Articolo 3

L'associazione comprende:

a) soci ordinari
b) soci straordinari
c) soci sostenitori
d) soci onorari

Articolo 4

Sono soci ordinari i fondatori dell'associazione e i laureati in medicina e chirurgia che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Essi partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Articolo 5

Sono soci straordinari coloro che dimostrano interesse per le finalità istituzionali dell'associazione e che operano in coerenza con le medesime. Fanno parte dell'Associazione senza godere dell'elettorato attivo e passivo i soci straordinari appartenenti alle qualifiche professionali proprie dell'èquipe del Consultorio familiare, (psicologi, ostetriche, assistenti sociali, assistenti sanitari ed altri), hanno facoltà di nominare nel loro ambito un referente per ogni categoria professionale, il quale può partecipare alle Riunioni del Consiglio direttivo con potere consultivo e non deliberativo. La domanda di adesione in qualità di socio ordinario e straordinario deve essere accettata dal Consiglio Direttivo. Il socio incorre nella decadenza, se non effettua entro il mese di marzo degli anni successivi alla sua ammissione il versamento della quota sociale. In tale evenienza va ripresentata la domanda di ammissione. La decadenza della qualità di socio può essere inoltre deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di gravi motivi. Avverso la delibera di decadenza il socio può ricorrere entro sessanta giorni dalla notifica alla Commissione di disciplina, designata dall'Assemblea. Il consiglio Direttivo è tenuto ad attenersi alle decisioni della Commissione di disciplina.

Articolo 6

Sono soci sostenitori gli enti e le persone che aiutano l'associazione nello sviluppo delle sue attività e concorrano alle spese di gestione con il versamento di una quota di adesione di almeno 30 volte la quota associativa.

Articolo 7

Possono essere nominati soci onorari coloro che contribuiscono allo sviluppo dell'associazione con la loro collaborazione personale e con il loro apporto scientifico o che abbiano dato contributi di rilevante interesse nella ricerca scientifica. La nomina a socio onorario avviene dietro approvazione del Consiglio Direttivo su proposta di almeno 5 soci. Sono soci onorari di diritto coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente dell'associazione.

Articolo 8

L'associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi con i mezzi finanziari derivanti dalle quote di soci, da contribuzioni,donazioni, lasciti da parte di persone fisiche o enti, elargiti al fine di sviluppare l'attività dell'associazione, dai proventi derivanti dalle iniziative promosse dall'associazione stessa.

Articolo 9

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari. E' convocata ogni anno dal Presidente dell'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per comunicazione scritta vale anche la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul bollettino dell'associazione inserito nell'organo ufficiale "Rivista di Ginecologia Consultoriale". Per intervenire all'assemblea è necessario essere in regola con la quota sociale annuale.

Articolo 10

All'Assemblea sono demandate:

a) La nomina del Consiglio Direttivo e dei componenti le commissioni di studio su argomenti proposti dal Consiglio direttivo o da almeno tre soci,
b) La ratifica sui risultati delle commissioni di studio,
c) La deliberazione sul programma delle attività dell'associazione,
d) l'approvazione di ipotesi di lavoro e protocolli di ricerca scientifica presentati anche da un solo socio e alla cui realizzazione sono impegnati tutti i soci,
e) l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea può essere convocata in oltre, quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo degli associati.

Articolo 11

Le deliberazioni in prima convocazioni sono valide a maggioranza di voti di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni in seconda convocazione sono valide a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti di persona o per delega. I verbali dell'Assemblea sono stesi in apposito libro e firmato dal Presidente e dal segretario, nominato di volta in volta.

Articolo 12

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea generale per la durata di cinque anni e sono rieleggibili. I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e sono compresi nel numero predetto. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, ed il Tesoriere. Il vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ha le sue stesse funzioni.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'indirizzo di attuazione dei programmi approvati dall'Assemblea, delibera l'ammissione dei nuovi soci e la decadenza dei soci, provvede agli atti necessari ed utili all'amministrazione dell'Associazione, predispone i bilanci.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno due volte all'anno. La convocazione straordinaria è fatta quando se ne ravvisi la necessità. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 15

Il Presidente ha il governo e la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nel campo negoziale amministrativo che giudiziale ed ha quindi la facoltà di compiere qualsiasi atto in nome o per conto dell'Associazione stessa. Egli informa il Consiglio Direttivo dell'attività di tutti i fatti straordinari della vita dell'Associazione.

Articolo 16

Presso ogni Regione un comitato provvede al coordinamento degli iscritti e contribuisce al conseguimento delle finalità dell'Associazione secondo le norme del presente statuto e quelle emanate dal Consiglio Direttivo. Il Comitato è costituito da un socio per ogni provincia eletti ogni tre anni dagli iscritti della Regione. Nel suo seno è eletto il Segretario Regionale. La convocazione elettorale per il Comitato Regionale viene effettuata con l'assenso del Consiglio Direttivo, di cui almeno un componente partecipa di persona alle operazioni elettorali. Le modalità per la convocazione e le deliberazioni assembleari regionali rispettano le normative dell'Assemblea Nazionale. In caso di inadempienza o decadenza il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo nomina un delegato ad acta. Il Segretario Regionale o il Delegato ad acta è tenuto ad informare il Direttivo dell'Associazione dell'attività della medesima in ambito regionale e delle iniziative promosse, che devono essere preventivamente autorizzate dal Direttivo medesimo.

Articolo 17

In caso di estinzione dell'Associazione ogni sua attività dovrà essere devoluta all'ente o alla persona che l'Assemblea crederà opportuno designare.

Articolo 18

Per eventuali modifiche statutarie occorre, in prima e in seconda convocazione, la presenza e il voto di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

Articolo 19

Il consiglio Direttivo redigerà un regolamento integrativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Agico - Associazione Ginecologi Consultoriali

Area di accesso agli attestati Crediti Formativi E.C.M.

Per l'accesso clicca qui...

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei il visitatore numero:

 

Agico - Associazione Ginecologi Consultoriali

    A.GI.CO. - Associazione Ginecologi Consultoriali - Via G.B. Somis, 18 - 00165 Roma - partita IVA : 01720931003